Si è detto che l'art. 7/bis del Codice sottopone a tutela le manifestazioni folkloriche solo se rappresentate da testimonianze materiali e solo se ricorrono i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10. Ora si vedrà quali disposizioni dell'art. 10 possono essere utilizzate per l'applicazione dell'art. 7/bis:
1) il Comma 1 considera beni culturali (oggetto di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del Codice) anche quelli di interesse etnoantropologico, ma il comma 5 dell'art. 10 li considera tali solo se opera di autore non vivente o la cui esecuzione risale a più di 50 anni;
2) il Comma 3, alla lett. a) cita ancora l'interesse etnoantropologico, nelle cose che potrebbero essere considerate beni culturali, ma solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del Codice, e anche in questo caso opera il limite del comma 5;
3) il Comma 3, alla lett. b) parla di “interesse storico particolarmente importante”, pertanto la norma non si può applicare ai beni DEA che, includendo anche manifestazioni culturali ritenute effimere, “non hanno una stabile presenza sul territorio, ma prendono vita soprattutto come atti performativi in occasioni determinate o indeterminate”1 e il loro processo di rilevamento e di documentazione è svolto da enti che, di per sé, hanno le competenze ed i titoli per riconoscere de iure i suddetti beni;
4) il Comma 3, alla lett. c) parla solo di raccolte librarie, e aggiunge “di eccezionale interesse culturale”;
5) il Comma 3, alla lett. d) nomina le cose di interesse storico-relazionale o storico-identitario.
6) il Comma 3, alla lett. e) pone già di per sé determinati vincoli, ma, ad ogni modo, opera anche in questo caso il limite di cui al comma 5;
7) il Comma 4 è una specificazione dei beni ricompresi al Comma 1 e al comma 3 lett. a); anche se va specificato che, alla lett. e) riporta: “le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio”. Si potrebbero ricondurre a questa disposizione diversi supporti contenenti manifestazioni culturali popolari risalenti a più di 50 anni fa e di autori non più viventi, anche se i concetti di “rarità” e “pregio” mal si confanno a diverse manifestazioni culturali che sono sì rare nel contesto passato, ma non lo sono in considerazione della loro ripetitività nei tempi attuali, nonostante siano, ovviamente, mutate per via di una loro inevitabile evoluzione. Ad ogni modo sarebbe apprezzabile una tutela per questi supporti, la quale, però, non avrebbe la finalità che l'UNESCO ha voluto attribuire alla tutela dei beni immateriali “vivi”.
9) Dunque non resterebbe che applicare il Comma 2 dell'articolo 10, il quale riconosce i beni citati al suo interno come “culturali” ope legis, ma esclude, in base all'aggiunta fatta dal D.Lgs. 62/2008, le raccolte delle biblioteche locali. Poiché la norma cita solo le biblioteche locali, senza menzionare i musei, si può così concludere: ex art. 10.2, sono beni culturali tutte le raccolte prodotte da musei, pinacoteche, gallerie, archivi, e altri luoghi espositivi della Repubblica, nonché da altri enti pubblici (come le Università), infine dalle biblioteche, della Repubblica ed altri enti pubblici, ad eccezione dei comuni.
Pertanto le raccolte sono beni culturali ope legis, riconosciuti come tali non all'esito di un procedimento amministrativo di individuazione ma direttamente dalla norma in commento, sulla base del presupposto costituito dalla loro condizione giuridica di raccolte: di insieme di oggetti acquisiti ed ordinati dagli istituti museali nei modi previsti dal regolamento “per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico”2:
gioverà precisare, proprio sulla scorta delle disposizioni contenute nel citato regolamento, che è ascrivibile alle raccolte ospitate presso le strutture espositive pubbliche tutto e solo il materiale che sia stato inscritto nell'apposito “registro cronologico generale di entrata” e, quindi, catalogato, numerato e schedato ai sensi del regolamento medesimo3.
Dunque tutto ciò che viene raccolto dai musei o dagli archivi, si badi bene, di rilievo pubblicistico, quindi rientrante nei luoghi della cultura della Repubblica, è da considerarsi bene culturale. Nel caso dei beni DEA si tratta di qualsiasi supporto materiale capace di contenere elementi riproducibili o meno, ossia documenti cartacei, registrazioni audio o video su supporti analogici o digitali, grafici, cartografie etc. Sono numerosi i luoghi di cultura attivi sul versante dei beni DEA presso le Regioni, i Comuni o le Università o direttamente presso le strutture inerenti al Ministero4, quindi di rilievo pubblicistico e, in base a quanto sopra asserito, le raccolte contenute in tali luoghi sono da considerarsi beni culturali ipso iure.
Un problema che si potrebbe porre, a questo punto, è il seguente: con quali criteri si può definire un elemento del patrimonio culturale DEA un bene culturale? Atteso che è sufficiente la conservazione presso i luoghi della cultura ex art. 10.2, si potrebbe pensare che qualsiasi elemento del patrimonio culturale DEA che entri a far parte dei suddetti luoghi possa essere definito bene culturale? Se si accettasse questa ricostruzione, sarebbe facile aggirare le altre disposizioni dell'art. 10, semplicemente inserendo le raccolte tra i beni culturali ipso iure, secondo le procedure di acquisizione così com'è stato appena visto. In realtà la risposta a questa domanda è già stata data, sia dalla dottrina, sia dalla normativa vigente. Innanzitutto alcuni in dottrina hanno sostenuto che le espressioni culturali, affinché rientrino nell'orbita dell'art. 9 Cost. e, di conseguenza, siano considerate di interesse culturale da parte dell'Ordinamento, debbano raggiungere “il livello dell'arte o della scienza”5, altrimenti si rischierebbe di considerare di interesse culturale qualsiasi manifestazione dell'agire umano. In più il nostro Ordinamento, con l'inserimento nel Codice dell'art. 7/bis, ha dato un chiaro segnale politico di intervento in materia: vanno tutelate le manifestazioni culturali così come individuate nelle Convenzioni UNESCO; in più, le associazioni antropologiche citate in precedenza hanno di recente elencato le tipologie di beni culturali immateriali meritevoli di tutela, ed a pensarci bene, ognuna di essa “raggiunge il livello dell'arte” (balli, musiche, fiabe, rime, poesie, etc.) o “della scienza” (tecniche, saperi, modi di preparazione del cibo,etc.).
Va detto infine che è estremamente difficile raccogliere tutte le manifestazioni culturali ancora “vive” sul territorio, rilevarle e conservarle nei luoghi della cultura della Repubblica, ma oggi è in atto un notevole sforzo da parte degli “addetti ai lavori” al fine di individuare e conservare le testimonianze ancora “vive” di cultura popolare. Per questo è necessario operare un censimento, e non una selezione, come qualcuno ha proposto6, di tutto il patrimonio culturale immateriale DEA italiano. Sembrerebbe una provocazione, considerando che esistono innumerevoli beni immateriali regionali o locali difficili solo da elencare, e considerando che occorre un apparato di rilevazione altamente specializzato e standardizzato, ma si ponga l'attenzione su un dato: in campo di beni culturali cosiddetti “classici” (ad es., reperti archeologici) non si opera quasi mai una selezione ed anche un frammento d'anfora, che da solo non “racconta” nulla, ha un suo valore culturale, in quanto viene sorretto da un criterio cronologico; qui il criterio è identitario, mnemonico, contestuale, funzionale, quindi non si può selezionare sulla base del “successo” o del “gusto artistico”, perché si tradirebbero le aspirazioni dell'UNESCO e si violerebbe l'art. 7/bis del Codice, che non fa menzione di selezioni ma di “espressioni di identità culturale collettiva”, senza null'altro aggiungere. Pertanto non ci sarebbe motivo di non operare un censimento, soprattutto alla luce del potenziale status di beni culturali per quelle manifestazioni non ancora registrate, conservate, catalogate, secondo la normativa vigente.
Dunque un bene immateriale DEA verrebbe rilevato, mediante l'attività degli esperti nel campo, poi conservato e giudicato d'interesse culturale ex art. 10, comma 2 del Codice, infine catalogato secondo i dettami dell'art. 17; occorre ora capire come si può realizzare quella tutela da parte dell'ordinamento, auspicata dalla scienza antropologica, raccomandata dall'UNESCO e riportata nel Codice all'interno dell'art. 7/bis.
2Si tratta del R.D. 26 agosto 1927, n. 1917. Tale regolamento riguarda, a rigore, i soli “uffici ed istituti governativi”, ma rappresenta a tutt'oggi la normativa di riferimento per la disciplina di tutte le pubbliche raccolte.
3G. Famiglietti e D. Carletti, Commento alla norma, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, commento coordinato da Raffaele Tamiozzo, Giuffrè, 2005, pp. 35-36.
4A livello nazionale sono attivi l'Archivio Etnico-Linguistico Musicale (AELM), il Museo dell'audiovisivo, entrambi afferenti alla Discoteca di Stato, l'Istituto centrale per la Demoetnoantropologia (ICDE) (subentrato al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari), tutti inseriti all'interno delle strutture del MIBAC e preposti alla conservazione e diffusione delle raccolte del materiale in esse contenute (talvolta alcuni di essi si sono occupati anche del rilevamento sul campo del materiale sonoro). A livello locale esistono diversi centri archivistici o museali; non potendo riportarli tutti, basti qui solo citarne qualcuno: Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) della Regione Lombardia; Archivio etnomusicale del Mediterraneo (Sicilia); Archivio della teatralità popolare della Casa degli Alfieri (Asti); Centro etnografico Canavesano (Torino); Centro etnografico ferrarese (Ferrara); Centro di documentazione della tradizione orale (CDTO) di Sulmona; Archivio demo-antropologico (ADA) dell'Università di Potenza; Centro per la raccolta, lo studio e la valorizzazione delle tradizioni popolari della Provincia di Lucca; Centro di documentazione della tradizione orale (CDTO) di Piazza al Serchio (Lucca); infine si segnala il recente Archivio Sonoro della Puglia, promosso dall’associazione Altrosud d’intesa con la Direzione generale per gli Archvii del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Assessorato al Mediterrano della Regione Puglia, istituito all'interno dell’Archivio di Stato di Bari.