Prima di passare ad affrontare gli argomenti inerenti alla tutela del patrimonio immateriale DEA, è opportuno precisare la differenza tra bene immateriale ed attività culturale; nel linguaggio giuridico occorre specificare i tratti distintivi tra le due categorie, perché per diverse nozioni corrispondono diversi regimi normativi e diverse funzioni da parte della Repubblica: tutela per i beni culturali e “promozione e organizzazione” di attività culturali. Il compito non sembra facile, in quanto della nozione di attività culturale “si trovano “tracce” solo di recente nell'ordinamento italiano”1, ed inoltre le ricostruzioni dogmatiche operate dalla dottrina non sempre hanno chiarito la distinzione tra i due concetti; infine il legislatore al riguardo ha iniziato ad occuparsene solo dal 1998, senza, però, sviluppare il concetto negli interventi normativi successivi.
La nozione di attività culturale fu introdotta da Cassese negli anni Settanta, riprendendo un'intuizione di M. S. Giannini, il quale ha differenziato i concetti di “cosa” e di “bene in senso giuridico”, intendendo il primo come un elemento dotato di materialità valutabile economicamente, mentre il secondo come bene immateriale, testimonianza avente valore di civiltà, inerente ad una o più entità materiali ma da queste giuridicamente distinto, in quanto riferito ad utilità o valori ritenuti degni di essere tutelati dall'Ordinamento.
Questo concetto è fondamentale perché, “eliminato il problema della corporalità dei beni culturali, si apriva la strada per un'autonoma valutazione delle attività culturali”2, tesi che successivamente sarebbe stata ripresa per legittimare il riconoscimento dell'autonomia concettuale del patrimonio immateriale. Con il D.P.R. n. 616/1977 in materia di trasferimento delle funzioni alle Regioni ordinarie si attribuirono ad esse, all'art. 49, poteri di intervento, nell'ambito delle loro competenze in materia di beni culturali, anche per le attività di prosa, musicali e cinematografiche.
La norma ha offerto lo spunto per alcune apprezzabili pronunce giurisprudenziali, come la decisione del Consiglio di Stato n. 723/1983, che “sottolineava la rilevanza dell'attività svolta all'interno di un locale (in quel caso un ristorante) e la considerava elemento decisivo per attribuire valore culturale al bene”3, o come la sentenza del TAR Sardegna n. 192/1997 che ha ammesso la legittimità dell'imposizione del vincolo sul “caffè” storico del capoluogo per la sussistenza “del collegamento dei beni e della loro utilizzazione con gli eventi storico-culturali della città”.
Alcuni in dottrina sono partiti dalle ricostruzioni dogmatiche svolte da Giannini e Cassese per introdurre nel concetto di attività anche le tradizioni orali, inserendole, così, nel concetto di bene culturale-attività e auspicando per essi diverse modalità di intervento da parte della Repubblica4. Tale ricostruzione parte sì dai pregevoli interventi dei due autori sopra menzionati, ma trova un forte riconoscimento nell'art. 9 della Costituzione. Il concetto riconosce finalmente un ruolo culturale al patrimonio DEA immateriale, pur nell'ambito delle attività culturali; infatti
nel dibattito dottrinale è stata proprio la tematica delle attività culturali a far emergere l'esigenza di estendere la tutela a quelle manifestazioni di vita prive di un supporto materiale, ma che comunque apparivano meritevoli di dignità di bene culturale5.
Infatti le successive evoluzioni normative hanno sostenuto tale esigenza, perché il D.Lgs. 112/1998 ha operato un pregevole tentativo definitorio del concetto di attività culturale: il concetto si è “definitivamente emancipato”6 dal genere “bene culturale”, ritagliandosi un proprio ruolo autonomo, riconoscendo lo svincolamento del bene culturale dalla res e individuando i beni culturali come quelli che compongono, tra l'altro, il patrimonio demoetnoantropologico7. Tale impostazione sembra coerente con la scelta del Codice del 2004 di non inserire una voce relativa alle attività culturali, nonché è in piena coerenza con le Convenzioni UNESCO sopra citate, ma soprattutto con le ultime pronunce giurisprudenziali in materia, poiché è stato l'intervento della Corte Costituzionale a riqualificare le attività culturali e a delimitare i loro confini, affermando nelle sentenze 255 e 256/2004 e 285/2005 che le attività culturali di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura.
Se poi si considera che l'intervento dell'UNESCO ha dato risalto al concetto di patrimonio culturale per tutte quelle manifestazioni culturali popolari prive di materialità, mai menzionandole come attività, e che il legislatore ha sintetizzato le Convenzioni UNESCO all'interno dell'art. 7/bis, come “espressioni di identità culturale collettiva”, non definendole “attività culturali”, ma “espressioni”, riconducibili, per la loro tutela, ai criteri dettati dall'art. 10 (che tratta di “beni culturali”), allora non sembra peregrina l'idea che “sono beni le memorie ereditate dal passato”, mentre sono attività culturali “tutto quanto sia rivolto al futuro, perché diretto a formare ed a diffondere le espressioni più avanzate della cultura e dell'arte: vale a dire quella cultura contemporanea che lo Stato, insieme agli enti autonomi territoriali, dovrà farsi carico di promuovere, e cioè sostenere e suscitare”8. “Riprendendo (con qualche variante) una nota esemplificazione del Giannini9 può affermarsi che il manoscritto della Divina Commedia – le cui terzine, in sé, costituiscono un bene evidentemente immateriale – rappresenti un bene culturale (ex. Art. 10, comma 4, lett. c), Cod.); una mostra delle prime edizioni a stampa della Divina Commedia è da considerarsi un'attività culturale; la rappresentazione teatrale della Divina Commedia è ancora un'attività culturale, ma sub specie di spettacolo”10.
Così, alla luce delle Convenzioni UNESCO, lo stesso può dirsi per il patrimonio DEA. Se le “memorie del passato”, che in questo caso sono eventi tradizionali che si ripetono, ciclicamente o meno, storie, musiche, tecniche o saperi, che si tramandano oralmente, da generazioni, arrivando fino ai giorni nostri, allora questi beni immateriali vanno innanzitutto salvati, e successivamente possono essere oggetto di attività culturali. Così, per tornare al territorio salentino, l'organizzazione di attività culturali come la Notte della Taranta, a chiaro scopo di promozione del territorio e delle sue peculiarità, non può prescindere dalla salvaguardia di ciò che, in modo spettacolare, rappresenta, altrimenti si rischierebbe di provocare un danno alla cultura immateriale, in quanto il fruitore dell'attività culturale, assimilando ciò che viene rappresentato sul palco (e talvolta considerando esso stesso un evento tradizionale), recepisce la cultura popolare del luogo come ciò che gli viene proposto. Pertanto l'attività culturale dev'essere subordinata alla tutela del patrimonio culturale immateriale e non può confondersi con esso; quindi sarà ammissibile una riproposizione in chiave spettacolare solo se preceduta da interventi volti a diffondere consapevolezza circa il contenuto culturale del territorio, filologicamente coerente con quello che rappresenta e che ha rappresentato in passato.
1Così si esprime D. Amirante, Le attività culturali: una nozione da costruire, in Trattato di Diritto Amministrativo, Vol. XXXIII, I beni e le attività culturali, A Catalani, S. Cattaneo (a cura di), p. 741.
2D. Amirante, op. cit., pp. 744-745, che cita M. S. Giannini, I beni culturali, in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 1976, p. 24.
4Cfr. più diffusamente M. Ainis, Cultura e politica, il modello costituzionale, CEDAM, 1991, pp. 93 ss.
6M. Ainis, M. Fiorillo, L'Ordinamento della Cultura, II ed., Milano, 2008, p. 173; inoltre nello stesso anno è avvenuta la ridenominazione del Ministero di settore, divenuto “Ministero per i beni e le attività culturali”, ad opera del Decreto Legislativo n. 368/1998.